Chiariti la nozione e il senso della semplificazione amministrativa, l’attenzione viene rivolta alla complicazione amministrativa ingenerata nel nostro ordinamento dalla legislazione. L’incessante produzione legislativa - che sembra non conoscere freni, né limiti, si rivela refrattaria a qualsiasi disciplina – dovrebbe trovare efficaci vincoli nella Costituzione, le cui pregnanti indicazioni tardano tuttavia ad essere valorizzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale. Anche le responsabilità della complicazione amministrativa addebitabili ai burocrati devono, del resto, in massima parte farsi risalire alla politica ed in particolare ad interventi legislativi recenti. Con riguardo alle attività economiche una spinta costante verso la semplificazione amministrativa deriva, tuttavia, dall’apertura dei mercati alla concorrenza internazionale e specificamente dall’ordinamento comunitario. Lo studio si propone soprattutto di evidenziare che risulta oggi, precisamente ed in modo cogente per il legislatore, indicata con forza dal diritto comunitario la direzione da imprimere alla semplificazione amministrativa, ovvero quella volta ad assicurare il primato del diritto di iniziativa economica sul potere amministrativo. Una luce nuova risulta, così, più ampiamente proiettata sui diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione. Viene pertanto esaminata la Direttiva 2006/123 CE nella parte in cui ha come bersaglio, chiaramente identificato e colpito con precisione, il regime autorizzatorio (ed il relativo potere discrezionale), che è stato esteso a dismisura nel corso del tempo. La «libertà» del legislatore di provvedere e disciplinare regimi autorizzatori nel campo di applicazione della direttiva risulta ridotta a discrezionalità di tipo amministrativo. La normativa considerata rivela in generale che, qualora si parta dal primato dei diritti, l’azione dello stesso legislatore può essere ricondotta a ragionevolezza e proporzionalità. Ne risulta anche la conformazione dell’azione amministrativa secondo i principi di buona amministrazione, come avviene attraverso le esaminate disposizioni della direttiva in tema di autorizzazione. La «Direttiva Bolkestein» assurge, così, a modello generale di semplificazione in linea con la Costituzione, in quanto alla semplificazione amministrativa (rettamente intesa) deve riconoscersi una generale, rilevante dimensione costituzionale. Nell’ottica della semplificazione amministrativa viene quindi giudicata positivamente la dichiarazione di inizio attività, in quanto istituto alternativo a quello dell’autorizzazione e frutto di una impostazione rispettosa dei diritti. Assai negativamente vengono invece valutati il silenzio-assenso, da ritenere un mero espediente e la tendenza, presente in dottrina ed in giurisprudenza, a ricondurre la D.I.A. al silenzio-assenso. I principi di «buona amministrazione» indicano non la riconduzione della D.I.A. al silenzio-assenso, bensì l’eliminazione di questo pseudo-istituto e la sua sostituzione con la D.I.A. L’istituto della D.I.A. e, più ampiamente, l’affermazione dei principi di liberalizzazione e semplificazione a vantaggio delle attività private, ponendo in primo piano i diritti, si accompagnano al delinearsi di un ruolo più defilato, ma essenziale delle amministrazioni, necessariamente caratterizzato da un elevato grado di professionalità, correttezza ed imparzialità. Le amministrazioni, da un canto, devono essere in grado di risolvere il più possibile anticipatamente attraverso normative generali il problema della discrezionalità amministrativa; d’altro canto, devono risultare attrezzate ad esercitare in modo effettivo e professionale le funzioni di controllo delle attività private e dello svolgimento di esse nel rispetto dell’ordinamento.

Attività economiche e semplificazione amministrativa. La «direttiva bolkestein» modello di semplificazione

LONGOBARDI, Gaetanino
2009-01-01

Abstract

Chiariti la nozione e il senso della semplificazione amministrativa, l’attenzione viene rivolta alla complicazione amministrativa ingenerata nel nostro ordinamento dalla legislazione. L’incessante produzione legislativa - che sembra non conoscere freni, né limiti, si rivela refrattaria a qualsiasi disciplina – dovrebbe trovare efficaci vincoli nella Costituzione, le cui pregnanti indicazioni tardano tuttavia ad essere valorizzate dalla dottrina e dalla giurisprudenza costituzionale. Anche le responsabilità della complicazione amministrativa addebitabili ai burocrati devono, del resto, in massima parte farsi risalire alla politica ed in particolare ad interventi legislativi recenti. Con riguardo alle attività economiche una spinta costante verso la semplificazione amministrativa deriva, tuttavia, dall’apertura dei mercati alla concorrenza internazionale e specificamente dall’ordinamento comunitario. Lo studio si propone soprattutto di evidenziare che risulta oggi, precisamente ed in modo cogente per il legislatore, indicata con forza dal diritto comunitario la direzione da imprimere alla semplificazione amministrativa, ovvero quella volta ad assicurare il primato del diritto di iniziativa economica sul potere amministrativo. Una luce nuova risulta, così, più ampiamente proiettata sui diritti fondamentali previsti dalla nostra Costituzione. Viene pertanto esaminata la Direttiva 2006/123 CE nella parte in cui ha come bersaglio, chiaramente identificato e colpito con precisione, il regime autorizzatorio (ed il relativo potere discrezionale), che è stato esteso a dismisura nel corso del tempo. La «libertà» del legislatore di provvedere e disciplinare regimi autorizzatori nel campo di applicazione della direttiva risulta ridotta a discrezionalità di tipo amministrativo. La normativa considerata rivela in generale che, qualora si parta dal primato dei diritti, l’azione dello stesso legislatore può essere ricondotta a ragionevolezza e proporzionalità. Ne risulta anche la conformazione dell’azione amministrativa secondo i principi di buona amministrazione, come avviene attraverso le esaminate disposizioni della direttiva in tema di autorizzazione. La «Direttiva Bolkestein» assurge, così, a modello generale di semplificazione in linea con la Costituzione, in quanto alla semplificazione amministrativa (rettamente intesa) deve riconoscersi una generale, rilevante dimensione costituzionale. Nell’ottica della semplificazione amministrativa viene quindi giudicata positivamente la dichiarazione di inizio attività, in quanto istituto alternativo a quello dell’autorizzazione e frutto di una impostazione rispettosa dei diritti. Assai negativamente vengono invece valutati il silenzio-assenso, da ritenere un mero espediente e la tendenza, presente in dottrina ed in giurisprudenza, a ricondurre la D.I.A. al silenzio-assenso. I principi di «buona amministrazione» indicano non la riconduzione della D.I.A. al silenzio-assenso, bensì l’eliminazione di questo pseudo-istituto e la sua sostituzione con la D.I.A. L’istituto della D.I.A. e, più ampiamente, l’affermazione dei principi di liberalizzazione e semplificazione a vantaggio delle attività private, ponendo in primo piano i diritti, si accompagnano al delinearsi di un ruolo più defilato, ma essenziale delle amministrazioni, necessariamente caratterizzato da un elevato grado di professionalità, correttezza ed imparzialità. Le amministrazioni, da un canto, devono essere in grado di risolvere il più possibile anticipatamente attraverso normative generali il problema della discrezionalità amministrativa; d’altro canto, devono risultare attrezzate ad esercitare in modo effettivo e professionale le funzioni di controllo delle attività private e dello svolgimento di esse nel rispetto dell’ordinamento.
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