Fra le profonde modifiche apportate all’art. 2426 c.c. dal D.Lgs. n. 139/2015 risulta di particolare rilevanza per le imprese che redigono il bilancio in forma estesa l’introduzione dell’obbligo dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei titoli e dei debiti. L’art. 2426, comma 1, n. 8 prescrive che nella valutazione dei debiti e dei crediti si debba tener conto del fattore temporale e che, in sede di rilevazione iniziale, si confronti il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato, con quel tasso cioè “che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame” (OIC 19, par. 48 e OIC 15, par. 41). Il metodo del costo ammortizzato prevede che il valore di iscrizione iniziale di un debito sia rappresentato dal suo valore nominale, al netto degli eventuali costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito stesso. Il presente lavoro fornisce, infine, alcuni esempi di finanziamenti (attualizzazione, piano ammortamento, tasso interno di rendimento e scritture contabili) in base alle novità indicate nell’OIC 19.

Il costo ammortizzato nella valutazione dei debiti in bilancio: esempi

Neri L;
2017-01-01

Abstract

Fra le profonde modifiche apportate all’art. 2426 c.c. dal D.Lgs. n. 139/2015 risulta di particolare rilevanza per le imprese che redigono il bilancio in forma estesa l’introduzione dell’obbligo dell’applicazione del criterio del costo ammortizzato per la valutazione dei crediti, dei titoli e dei debiti. L’art. 2426, comma 1, n. 8 prescrive che nella valutazione dei debiti e dei crediti si debba tener conto del fattore temporale e che, in sede di rilevazione iniziale, si confronti il tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali con il tasso di interesse di mercato, con quel tasso cioè “che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un’operazione similare di finanziamento con termini e condizioni comparabili a quella oggetto di esame” (OIC 19, par. 48 e OIC 15, par. 41). Il metodo del costo ammortizzato prevede che il valore di iscrizione iniziale di un debito sia rappresentato dal suo valore nominale, al netto degli eventuali costi di transazione e di tutti i premi, gli sconti, gli abbuoni direttamente derivanti dalla transazione che ha generato il debito stesso. Il presente lavoro fornisce, infine, alcuni esempi di finanziamenti (attualizzazione, piano ammortamento, tasso interno di rendimento e scritture contabili) in base alle novità indicate nell’OIC 19.
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