In questa nota, estratta dai due testi [2] e [4] presenti in bibliografia, gli Autori intendono ribadire che il loro contributo di indagine sulla presenza di anatocismo nei piani di ammortamento alla francese riguarda esclusivamente un ambito tecnico, precisamente matematico finanziario, e non giuridico. In altri termini, l’analisi tecnica delle sentenze, in merito alla presenza/assenza del fenomeno anatocistico nell’ammortamento di un mutuo “alla francese” in capitalizzazione composta, sarà effettuata limitatamente alle considerazioni/asserzioni tecniche riportate nelle sentenze e sulla base delle quali viene dedotta l’assenza del fenomeno anatocistico. Può essere utile ricordare che la capitalizzazione è un processo finanziario, per cui un capitale investito nel tempo (futuro) a un certo tasso di interesse (positivo) viene restituito insieme agli interessi prodotti (positivi), secondo diverse regole (regimi di calcolo finanziario e sottostanti leggi). La produzione di interessi si distingue a seconda che dipenda dal solo capitale iniziale (cioè, senza gli interessi precedentemente maturati che sono invece soltanto contabilizzati) oppure anche dagli interessi precedentemente maturati (cioè, con gli interessi precedentemente maturati e inglobati nel capitale fruttifero). Si può quindi affermare che la capitalizzazione riguarda la produzione di interessi da un capitale, l’anatocismo riguarda la produzione di interessi da parte di altri interessi. Nella presente nota, si sottopone all’attenzione del lettore l’analisi, dal punto di vista matematico-finanziario, di asserzioni, considerazioni e deduzioni, tratte da alcune sentenze di Tribunali sulla presenza/assenza di anatocismo nei mutui con ammortamento “alla francese”. Nel seguito si riportano taluni periodi significativi di alcune sentenze, ripresi dalle motivazioni poste a corredo dei dispositivi, contenenti argomentazioni addotte dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e fatte proprie dal Giudice. Fino a tutto il primo semestre 2016, le sentenze che negano la presenza di anatocismo nei mutui sono numerose (sostanzialmente quasi tutte), mentre quelle che ne riconoscono la presenza sono poche: ne riportiamo solo le prime tre (cronologicamente ordinate) che sono a nostra conoscenza, di cui la seconda (Tribunale di Larino) e la terza (Tribunale di Isernia) citano la prima (Tribunale di Bari) ma, come si vedrà nel paragrafo 2 ne fanno una questione di tasso di interesse effettivo (TAE) non dichiarato in contratto e risultante differente dal tasso contrattualizzato (TAN), tale da rendere necessaria applicazione del tasso legale al piano di ammortamento. Nota: Nelle sentenze riportate, le considerazioni che risultano puramente didattiche (e quindi senza alcun apporto originale ai fini della comprensione delle problematiche trattate) saranno evidenziate tramite sottolineatura, mentre le considerazioni non coerenti con i fondamenti di Matematica Finanziaria oppure palesemente errate e/o contraddittorie saranno evidenziate tramite sottolineatura e formattazione in grassetto; solo le seconde saranno oggetto dell’analisi tecnico-finanziaria nei relativi sotto-paragrafi del presente paragrafo 2.

Analisi tecnico-finanziaria di alcune sentenze relative alla presenza/assenza del fenomeno anatocistico nei mutui “alla francese”

Antonio Annibali
;
Carla Barracchini
2017-01-01

Abstract

In questa nota, estratta dai due testi [2] e [4] presenti in bibliografia, gli Autori intendono ribadire che il loro contributo di indagine sulla presenza di anatocismo nei piani di ammortamento alla francese riguarda esclusivamente un ambito tecnico, precisamente matematico finanziario, e non giuridico. In altri termini, l’analisi tecnica delle sentenze, in merito alla presenza/assenza del fenomeno anatocistico nell’ammortamento di un mutuo “alla francese” in capitalizzazione composta, sarà effettuata limitatamente alle considerazioni/asserzioni tecniche riportate nelle sentenze e sulla base delle quali viene dedotta l’assenza del fenomeno anatocistico. Può essere utile ricordare che la capitalizzazione è un processo finanziario, per cui un capitale investito nel tempo (futuro) a un certo tasso di interesse (positivo) viene restituito insieme agli interessi prodotti (positivi), secondo diverse regole (regimi di calcolo finanziario e sottostanti leggi). La produzione di interessi si distingue a seconda che dipenda dal solo capitale iniziale (cioè, senza gli interessi precedentemente maturati che sono invece soltanto contabilizzati) oppure anche dagli interessi precedentemente maturati (cioè, con gli interessi precedentemente maturati e inglobati nel capitale fruttifero). Si può quindi affermare che la capitalizzazione riguarda la produzione di interessi da un capitale, l’anatocismo riguarda la produzione di interessi da parte di altri interessi. Nella presente nota, si sottopone all’attenzione del lettore l’analisi, dal punto di vista matematico-finanziario, di asserzioni, considerazioni e deduzioni, tratte da alcune sentenze di Tribunali sulla presenza/assenza di anatocismo nei mutui con ammortamento “alla francese”. Nel seguito si riportano taluni periodi significativi di alcune sentenze, ripresi dalle motivazioni poste a corredo dei dispositivi, contenenti argomentazioni addotte dal Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) e fatte proprie dal Giudice. Fino a tutto il primo semestre 2016, le sentenze che negano la presenza di anatocismo nei mutui sono numerose (sostanzialmente quasi tutte), mentre quelle che ne riconoscono la presenza sono poche: ne riportiamo solo le prime tre (cronologicamente ordinate) che sono a nostra conoscenza, di cui la seconda (Tribunale di Larino) e la terza (Tribunale di Isernia) citano la prima (Tribunale di Bari) ma, come si vedrà nel paragrafo 2 ne fanno una questione di tasso di interesse effettivo (TAE) non dichiarato in contratto e risultante differente dal tasso contrattualizzato (TAN), tale da rendere necessaria applicazione del tasso legale al piano di ammortamento. Nota: Nelle sentenze riportate, le considerazioni che risultano puramente didattiche (e quindi senza alcun apporto originale ai fini della comprensione delle problematiche trattate) saranno evidenziate tramite sottolineatura, mentre le considerazioni non coerenti con i fondamenti di Matematica Finanziaria oppure palesemente errate e/o contraddittorie saranno evidenziate tramite sottolineatura e formattazione in grassetto; solo le seconde saranno oggetto dell’analisi tecnico-finanziaria nei relativi sotto-paragrafi del presente paragrafo 2.
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