Nella recente sentenza del 30 maggio 2019 del Tribunale di Torino – Sezione Prima Civile - n.605/19 in tema di anatocismo bancario, il Giudice Unico ha rigettato come infondata la richiesta di violazione degli artt. 1283 e 1284 del Codice Civile, con riguardo all’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento “alla francese” di un mutuo. Pertanto, l’unicità della definizione indicata nella sentenza per il calcolo della rata, senza la preliminare indicazione del regime finanziario adottato, risulta ingiustificata; essa, inoltre, si presenta sotto forma di “congettura” (in quanto priva di dimostrazione, che la renderebbe “teorema”). Anche la precisazione riportata “a posteriori” sulla presenza del tempo (“n”) all’esponente dell’espressione al denominatore della formula indicata nella sentenza, quale identificatore dell’applicazione dell’interesse composto, risulta non corretta, in quanto l’ultima formula relativa alla rata calcolata secondo il regime finanziario della capitalizzazione semplice è ottenibile, come è stato dimostrato in studi recentemente pubblicati, anche come rata di un piano di ammortamento “alla francese” stilato nel regime finanziario della capitalizzazione composta con interessi attualizzati in base al regime della capitalizzazione semplice (Nota: nel corso della stessa dimostrazione è stato anche verificato come tale attualizzazione delle quote interessi corrisponda algoritmicamente ad una particolare rimodulazione del tasso di interesse contrattuale).
Commento tecnico-matematico alla sentenza del Tribunale di Torino n.605 del 30 maggio 2019 relativa alla negazione della presenza dell’anatocismo nell’ammortamento “alla francese” di un mutuo nel regime finanziario della capitalizzazione composta
Antonio Annibali
;Carla Barracchini
2019-01-01
Abstract
Nella recente sentenza del 30 maggio 2019 del Tribunale di Torino – Sezione Prima Civile - n.605/19 in tema di anatocismo bancario, il Giudice Unico ha rigettato come infondata la richiesta di violazione degli artt. 1283 e 1284 del Codice Civile, con riguardo all’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione composta nel piano di ammortamento “alla francese” di un mutuo. Pertanto, l’unicità della definizione indicata nella sentenza per il calcolo della rata, senza la preliminare indicazione del regime finanziario adottato, risulta ingiustificata; essa, inoltre, si presenta sotto forma di “congettura” (in quanto priva di dimostrazione, che la renderebbe “teorema”). Anche la precisazione riportata “a posteriori” sulla presenza del tempo (“n”) all’esponente dell’espressione al denominatore della formula indicata nella sentenza, quale identificatore dell’applicazione dell’interesse composto, risulta non corretta, in quanto l’ultima formula relativa alla rata calcolata secondo il regime finanziario della capitalizzazione semplice è ottenibile, come è stato dimostrato in studi recentemente pubblicati, anche come rata di un piano di ammortamento “alla francese” stilato nel regime finanziario della capitalizzazione composta con interessi attualizzati in base al regime della capitalizzazione semplice (Nota: nel corso della stessa dimostrazione è stato anche verificato come tale attualizzazione delle quote interessi corrisponda algoritmicamente ad una particolare rimodulazione del tasso di interesse contrattuale).Pubblicazioni consigliate
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