Nell’appena concluso periodo estivo 2019, due giudici della Sezione XVII Civile del Tribunale di Roma hanno emesso due sentenze, nelle quali sono presenti considerazioni di tipo matematico (specificatamente di tipo algebrico) alquanto “strane” (talvolta “algebricamente scorrette”), con riguardo all’ammortamento di mutui “alla francese”, stilati secondo le leggi (algoritmi) del regime finanziario della capitalizzazione composta. Le due sentenze sopra richiamate sono le seguenti: • Sentenza n. 17766/2019 del 19 settembre 2019 RG n. 82642/2014 – Repertorio n. 18490/2019 – Estensore Giudice Vittorio Carlomagno • Sentenza n. 16095/2019 del 04 agosto 2019 RG n. 74895/2014 - Estensore Giudice Caterina Silvana Cerenzia • nella sentenza si considerano, come elementi indispensabili per stesura del piano di ammortamento “alla francese”, il capitale D0 preso a prestito, il numero N di rate e il tasso I (il quale andrebbe indicato con una lettera minuscola, poiché la lettera maiuscola I, ovviamente completata con adeguati pedici, è riservata all’indicazione delle quote interessi), ma non si fa alcun cenno al regime finanziario, in base alle cui leggi (algoritmi) debbono essere effettuati i calcoli. Va ricordato che, in relazione ai differenti possibili regimi finanziari adottabili e salvo casi banali, la rata costante R dell’ammortamento “alla francese” risulta diversa, dipendendo da formule di calcolo caratteristiche del regime scelto. Utilizzando il simbolismo (anche se non completamente condivisibile) indicato in sentenza, la rata costante di ammortamento R, nel regime finanziario della capitalizzazione composta, • si ipotizza la costanza del tasso di interesse, non considerando la possibilità che il piano di ammortamento sia caratterizzato da tassi variabili (prefissati) oppure da tasso variabile (definibile, nelle sue determinazioni, a posteriori), • non si considera che, nella quasi totalità dei mutui, il pagamento delle rate avviene in maniera frazionata (m) nell’ambito dell’anno e che il tasso viene coerentemente fornito nella forma di tasso nominale annuo jm (TAN), con convertibilità pari al frazionamento delle rate. La locuzione “le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice” (in talune occasioni accompagnata dalla inconciliabile precisazione “anche se le rate di ammortamento sono calcolate in capitalizzazione composta”) presente in molteplici sentenze (quale la presente) o CTU e CTP, in forma di congettura, quindi senza alcuna dimostrazione, costituisce un palese errore di logica matematica.

Le “strane” recenti sentenze della Sezione XVII Civile del Tribunale Ordinario di Roma – Osservazioni tecnico-matematiche sulla stesura di piani di ammortamento “alla francese” di un mutuo

Antonio Annibali
;
Carla Barracchini
2019-01-01

Abstract

Nell’appena concluso periodo estivo 2019, due giudici della Sezione XVII Civile del Tribunale di Roma hanno emesso due sentenze, nelle quali sono presenti considerazioni di tipo matematico (specificatamente di tipo algebrico) alquanto “strane” (talvolta “algebricamente scorrette”), con riguardo all’ammortamento di mutui “alla francese”, stilati secondo le leggi (algoritmi) del regime finanziario della capitalizzazione composta. Le due sentenze sopra richiamate sono le seguenti: • Sentenza n. 17766/2019 del 19 settembre 2019 RG n. 82642/2014 – Repertorio n. 18490/2019 – Estensore Giudice Vittorio Carlomagno • Sentenza n. 16095/2019 del 04 agosto 2019 RG n. 74895/2014 - Estensore Giudice Caterina Silvana Cerenzia • nella sentenza si considerano, come elementi indispensabili per stesura del piano di ammortamento “alla francese”, il capitale D0 preso a prestito, il numero N di rate e il tasso I (il quale andrebbe indicato con una lettera minuscola, poiché la lettera maiuscola I, ovviamente completata con adeguati pedici, è riservata all’indicazione delle quote interessi), ma non si fa alcun cenno al regime finanziario, in base alle cui leggi (algoritmi) debbono essere effettuati i calcoli. Va ricordato che, in relazione ai differenti possibili regimi finanziari adottabili e salvo casi banali, la rata costante R dell’ammortamento “alla francese” risulta diversa, dipendendo da formule di calcolo caratteristiche del regime scelto. Utilizzando il simbolismo (anche se non completamente condivisibile) indicato in sentenza, la rata costante di ammortamento R, nel regime finanziario della capitalizzazione composta, • si ipotizza la costanza del tasso di interesse, non considerando la possibilità che il piano di ammortamento sia caratterizzato da tassi variabili (prefissati) oppure da tasso variabile (definibile, nelle sue determinazioni, a posteriori), • non si considera che, nella quasi totalità dei mutui, il pagamento delle rate avviene in maniera frazionata (m) nell’ambito dell’anno e che il tasso viene coerentemente fornito nella forma di tasso nominale annuo jm (TAN), con convertibilità pari al frazionamento delle rate. La locuzione “le quote interessi sono calcolate in capitalizzazione semplice” (in talune occasioni accompagnata dalla inconciliabile precisazione “anche se le rate di ammortamento sono calcolate in capitalizzazione composta”) presente in molteplici sentenze (quale la presente) o CTU e CTP, in forma di congettura, quindi senza alcuna dimostrazione, costituisce un palese errore di logica matematica.
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