Nel corso del presente articolo è stato esaminato il problema di come dedurre, da un piano di ammortamento predisposto secondo le leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta, il corrispondente piano di ammortamento stilato nel regime della capitalizzazione semplice, con riferimento alla condizione secondo cui l’epoca di equivalenza finanziaria dell’intera operazione corrisponda all’epoca finale dell’operazione stessa. E’ noto che per la stesura di un piano di ammortamento, le informazioni necessarie (e sufficienti) dipendono dal regime finanziario adottato (in base alle cui leggi effettuare i calcoli: ad esempio: regime finanziario della “capitalizzazione composta”, della “capitalizzazione semplice” oppure della “capitalizzazione ad interessi anticipati”); in tutti i regimi occorrono: l’importo prestato, il numero e il frazionamento delle rate da pagare, il tasso annuo nominale di interesse (e la sua convertibilità), la metodologia di ammortamento (ad esempio: “all’italiana” oppure “alla francese”) e, nel caso degli ultimi due regimi, occorre anche l’epoca di equivalenza finanziaria. Mentre, a seguito della scindibilità delle sue leggi finanziarie, il regime della capitalizzazione composta comporta lo stesso piano di ammortamento, qualunque sia la condizione di chiusura imposta (ad esempio: finale oppure iniziale), gli altri due regimi, a causa del diverso tempo di disponibilità degli interessi, necessitano, per la stesura del piano di ammortamento, della precisazione dell’epoca dell’equivalenza finanziaria. La teoria, riportata nei testi classici di Matematica Finanziaria (e richiamata all’inizio del presente articolo), indica come finanziariamente ed economicamente logica la scelta dell’epoca di equivalenza finale, nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (a causa della disponibilità degli interessi alla fine del periodo di impiego) e la scelta dell’epoca di equivalenza iniziale, nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione ad interessi anticipati (a causa della disponibilità anticipata degli interessi all’inizio del periodo di impiego)

Capitalizzazione composta # Capitalizzazione semplice. Come dedurre un piano di ammortamento in capitalizzazione semplice (con epoca di equivalenza finanziaria corrispondente al tempo finale dell’operazione) (CS.f) dal corrispondente piano predisposto in capitalizzazione composta (CC)

Carla Barracchini
;
2020-01-01

Abstract

Nel corso del presente articolo è stato esaminato il problema di come dedurre, da un piano di ammortamento predisposto secondo le leggi finanziarie del regime della capitalizzazione composta, il corrispondente piano di ammortamento stilato nel regime della capitalizzazione semplice, con riferimento alla condizione secondo cui l’epoca di equivalenza finanziaria dell’intera operazione corrisponda all’epoca finale dell’operazione stessa. E’ noto che per la stesura di un piano di ammortamento, le informazioni necessarie (e sufficienti) dipendono dal regime finanziario adottato (in base alle cui leggi effettuare i calcoli: ad esempio: regime finanziario della “capitalizzazione composta”, della “capitalizzazione semplice” oppure della “capitalizzazione ad interessi anticipati”); in tutti i regimi occorrono: l’importo prestato, il numero e il frazionamento delle rate da pagare, il tasso annuo nominale di interesse (e la sua convertibilità), la metodologia di ammortamento (ad esempio: “all’italiana” oppure “alla francese”) e, nel caso degli ultimi due regimi, occorre anche l’epoca di equivalenza finanziaria. Mentre, a seguito della scindibilità delle sue leggi finanziarie, il regime della capitalizzazione composta comporta lo stesso piano di ammortamento, qualunque sia la condizione di chiusura imposta (ad esempio: finale oppure iniziale), gli altri due regimi, a causa del diverso tempo di disponibilità degli interessi, necessitano, per la stesura del piano di ammortamento, della precisazione dell’epoca dell’equivalenza finanziaria. La teoria, riportata nei testi classici di Matematica Finanziaria (e richiamata all’inizio del presente articolo), indica come finanziariamente ed economicamente logica la scelta dell’epoca di equivalenza finale, nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione semplice (a causa della disponibilità degli interessi alla fine del periodo di impiego) e la scelta dell’epoca di equivalenza iniziale, nel caso di adozione del regime finanziario della capitalizzazione ad interessi anticipati (a causa della disponibilità anticipata degli interessi all’inizio del periodo di impiego)
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