Oggetto: Artt. 1283 e 821 (3º comma) del codice civile: • art. 1283 c.c. – “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” • art. 821 (3º comma) c.c. – “I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” Motivazioni: Errate deduzioni logiche presenti in sentenze riguardanti l’anatocismo a) errata deduzione che l’art. 1283 c.c. stabilisca, pur non essendo esplicitamente indicato, un divieto di anatocismo b) errata identificazione dell’insieme universale relativo agli interessi, dedotto erroneamente dall’art. 1283 c.c., anziché dall’art. 821 c.c. Riepilogando, si possono evidenziare i seguenti risultati: Considerazione del dispositivo del solo art. 1283 c.c. - interessi scaduti - (rif. diagramma 3): 1) l’insieme W1 caratterizza i casi in cui l’anatocismo è ammesso 2) l’insieme S1-W1 caratterizza i casi non regolamentati Considerazione del dispositivo degli artt. 821 e 1283 (rif. diagramma 7): 3) l’insieme W1 caratterizza i casi in cui l’anatocismo è ammesso (a causa della deroga prevista dall’art. 1283, con riguardo a interessi scaduti) 4) l’insieme S1-W1 caratterizza i casi in cui l’anatocismo non è ammesso (in base all’art. 821, in assenza della deroga prevista dall’art. 1283, con riguardo a interessi scaduti) 5) l’insieme W2 caratterizza i casi in cui l’anatocismo è ammesso (a causa di normative specifiche, es. prestito vitalizio ipotecario, con riguardo agli interessi non scaduti) 6) l’insieme S2-W2 caratterizza i casi in cui l’anatocismo non è ammesso: in tale ultimo caso rientrano i normali processi di ammortamento di prestiti (siano essi “alla francese”, “all’italiana”, ecc.), i quali risultano estranei alla deroga dell’art. 1283 (essendo caratterizzati da interessi non scaduti), ma comunque regolamentati dall’art. 821, che richiede la stesura del relativo piano secondo il regime finanziario della capitalizzazione semplice.

Gli articoli 1283 e 821 del codice civile: l’interpretazione logica secondo i principi dell’algebra di Boole

Carla Barracchini
;
2020-01-01

Abstract

Oggetto: Artt. 1283 e 821 (3º comma) del codice civile: • art. 1283 c.c. – “In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi” • art. 821 (3º comma) c.c. – “I frutti civili si acquistano giorno per giorno in ragione della durata del diritto” Motivazioni: Errate deduzioni logiche presenti in sentenze riguardanti l’anatocismo a) errata deduzione che l’art. 1283 c.c. stabilisca, pur non essendo esplicitamente indicato, un divieto di anatocismo b) errata identificazione dell’insieme universale relativo agli interessi, dedotto erroneamente dall’art. 1283 c.c., anziché dall’art. 821 c.c. Riepilogando, si possono evidenziare i seguenti risultati: Considerazione del dispositivo del solo art. 1283 c.c. - interessi scaduti - (rif. diagramma 3): 1) l’insieme W1 caratterizza i casi in cui l’anatocismo è ammesso 2) l’insieme S1-W1 caratterizza i casi non regolamentati Considerazione del dispositivo degli artt. 821 e 1283 (rif. diagramma 7): 3) l’insieme W1 caratterizza i casi in cui l’anatocismo è ammesso (a causa della deroga prevista dall’art. 1283, con riguardo a interessi scaduti) 4) l’insieme S1-W1 caratterizza i casi in cui l’anatocismo non è ammesso (in base all’art. 821, in assenza della deroga prevista dall’art. 1283, con riguardo a interessi scaduti) 5) l’insieme W2 caratterizza i casi in cui l’anatocismo è ammesso (a causa di normative specifiche, es. prestito vitalizio ipotecario, con riguardo agli interessi non scaduti) 6) l’insieme S2-W2 caratterizza i casi in cui l’anatocismo non è ammesso: in tale ultimo caso rientrano i normali processi di ammortamento di prestiti (siano essi “alla francese”, “all’italiana”, ecc.), i quali risultano estranei alla deroga dell’art. 1283 (essendo caratterizzati da interessi non scaduti), ma comunque regolamentati dall’art. 821, che richiede la stesura del relativo piano secondo il regime finanziario della capitalizzazione semplice.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11697/150566
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