Il contributo, traendo spunto da due recenti sentenze del TAR Umbria e del TAR Abruzzo, approfondisce la tematica del danno da ritardo sotto il profilo dell’interesse tutelato dall’obbligo normativamente previsto della conclusione del procedimento in un termine certo che, alla luce della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, deve essere rinvenuto nell’interesse alla certezza dei tempi dell’Amministrazione, svincolato dalla eventuale soddisfazione del bene della vita finale, nonché della natura extracontrattuale della responsabilità civile dell’Amministrazione di cui all’art. 2 bis della Legge n. 241 del 1990. Infine, Il contributo esamina il profilo della valutazione del comportamento del danneggiato di fronte all’inerzia dell’Amministrazione alla luce dei principi posti dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 ed in particolare del principio fondato su una interpretazione rigida dell’art. 1227 c.c. che porta ad affermare che la condotta del danneggiato deve essere “collaborativa” nel senso che egli non solo deve porre in essere tutti gli strumenti processuali che l’ordinamento appronta a tutela del proprio interesse, ma deve anche assumere tutti quegli atti di iniziativa che siano finalizzati a stimolare l’azione dell’Amministrazione, con l’unico limite del “sacrificio apprezzabile”.

Il "costo" del tempo nelle procedure ad evidenza pubblica: brevi riflessioni sul danno da ritardo

IACOPINO, ANNARITA
2011-01-01

Abstract

Il contributo, traendo spunto da due recenti sentenze del TAR Umbria e del TAR Abruzzo, approfondisce la tematica del danno da ritardo sotto il profilo dell’interesse tutelato dall’obbligo normativamente previsto della conclusione del procedimento in un termine certo che, alla luce della giurisprudenza e della dottrina maggioritaria, deve essere rinvenuto nell’interesse alla certezza dei tempi dell’Amministrazione, svincolato dalla eventuale soddisfazione del bene della vita finale, nonché della natura extracontrattuale della responsabilità civile dell’Amministrazione di cui all’art. 2 bis della Legge n. 241 del 1990. Infine, Il contributo esamina il profilo della valutazione del comportamento del danneggiato di fronte all’inerzia dell’Amministrazione alla luce dei principi posti dall’Adunanza Plenaria n. 3 del 2011 ed in particolare del principio fondato su una interpretazione rigida dell’art. 1227 c.c. che porta ad affermare che la condotta del danneggiato deve essere “collaborativa” nel senso che egli non solo deve porre in essere tutti gli strumenti processuali che l’ordinamento appronta a tutela del proprio interesse, ma deve anche assumere tutti quegli atti di iniziativa che siano finalizzati a stimolare l’azione dell’Amministrazione, con l’unico limite del “sacrificio apprezzabile”.
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