: Muovendo dal ricordo del contributo del prof. Piero Alberto Capotosti allo studio dei temi dell’autonomia delle professioni e delle loro istituzioni rappresentative, l’A. indaga la natura giuridica delle Casse di previdenza professionali alla luce della giurisprudenza conferente e del dibattito dottrinale. Partendo dalla constatazione dell’assenza, nel diritto pubblico italiano, di una definizione unitaria di pubblica amministrazione, l’indagine si sofferma sulla “nozione elastica” di P.A. rintracciabile nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, ed esamina in chiave critica gli orientamenti che inquadrano gli enti previdenziali professionali tra le pubbliche amministrazioni, e che di fatto sminuiscono l’inequivocabile privatizzazione voluta dal legislatore, derubricata a mera “innovazione di carattere sostanzialmente organizzativo”. L’esclusione della cd. influenza pubblica dominante nel regime giuridico delle Casse conduce l’A. a confutare la classificazione di tali enti tra gli organismi di diritto pubblico, la cui nozione è individuata direttamente dalle norme e dalla giurisprudenza europee, senza che il diritto interno se ne possa validamente discostare. È invece nella giurisprudenza costituzionale che le questioni del regime giuridico e dell’autonomia operativa e gestionale delle Casse trovano l’inquadramento più corretto. L’A. propende per qualificare i patrimoni delle casse come risorse riferibili alle varie comunità professionali, e quindi non statali, anche se vincolate ad una destinazione di interesse pubblico, in coerenza con le coordinate fornite dall’art. 38 Cost.. Ne emerge una ricostruzione informata alla difesa del tono propriamente costituzionale dell’autonomia degli enti previdenziali, formazioni sociali soggette ad un grado di integrazione pubblicistica minore di quello riservato ad esempio agli ordini professionali. La disamina puntuale delle forme e degli istituti di controllo pubblico cui tali Enti sono soggetti conferma la missione pubblicistica delle Casse professionali, ma non scalfisce la sostanza di ciò che la Corte costituzionale definisce “esperienza previdenziale autonoma”, un’esperienza che merita senz’altro di essere protetta e preservata da eccessive ingerenze statali.

Le Casse professionali tra autonomia e controllo pubblico

Colavitti
2021-01-01

Abstract

: Muovendo dal ricordo del contributo del prof. Piero Alberto Capotosti allo studio dei temi dell’autonomia delle professioni e delle loro istituzioni rappresentative, l’A. indaga la natura giuridica delle Casse di previdenza professionali alla luce della giurisprudenza conferente e del dibattito dottrinale. Partendo dalla constatazione dell’assenza, nel diritto pubblico italiano, di una definizione unitaria di pubblica amministrazione, l’indagine si sofferma sulla “nozione elastica” di P.A. rintracciabile nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, ed esamina in chiave critica gli orientamenti che inquadrano gli enti previdenziali professionali tra le pubbliche amministrazioni, e che di fatto sminuiscono l’inequivocabile privatizzazione voluta dal legislatore, derubricata a mera “innovazione di carattere sostanzialmente organizzativo”. L’esclusione della cd. influenza pubblica dominante nel regime giuridico delle Casse conduce l’A. a confutare la classificazione di tali enti tra gli organismi di diritto pubblico, la cui nozione è individuata direttamente dalle norme e dalla giurisprudenza europee, senza che il diritto interno se ne possa validamente discostare. È invece nella giurisprudenza costituzionale che le questioni del regime giuridico e dell’autonomia operativa e gestionale delle Casse trovano l’inquadramento più corretto. L’A. propende per qualificare i patrimoni delle casse come risorse riferibili alle varie comunità professionali, e quindi non statali, anche se vincolate ad una destinazione di interesse pubblico, in coerenza con le coordinate fornite dall’art. 38 Cost.. Ne emerge una ricostruzione informata alla difesa del tono propriamente costituzionale dell’autonomia degli enti previdenziali, formazioni sociali soggette ad un grado di integrazione pubblicistica minore di quello riservato ad esempio agli ordini professionali. La disamina puntuale delle forme e degli istituti di controllo pubblico cui tali Enti sono soggetti conferma la missione pubblicistica delle Casse professionali, ma non scalfisce la sostanza di ciò che la Corte costituzionale definisce “esperienza previdenziale autonoma”, un’esperienza che merita senz’altro di essere protetta e preservata da eccessive ingerenze statali.
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