La proprietà collettiva, nelle sue diverse manifestazioni risalenti nel tempo e aventi ad oggetto l’appartenenza, l’uso, la gestione di vaste porzioni di territorio con destinazione agricola, a pascolo o a bosco, costituisce un altro modo di possedere tali beni da parte delle comunità interessate, in modo da consentire la utilizzazione collettiva di alcuni beni immobili ma anche la conservazione dell’ambiente naturale come patrimonio dell’uomo e della società in cui vive. La proprietà collettiva è stata oggetto di importanti decisioni rese dalla Corte costituzionale che ne hanno riconosciuto l’appartenenza all’ordinamento civile dello stato italiano, trattandosi di diritti reali relativi a beni immobili. Di recente, il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia con la legge 20 novembre 2017, n. 168, sui domini collettivi, legge che ne riconosce il rilievo costituzionale, la natura privatistica, la non alienabilità, la non divisibilità, la non usucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.
PROPRIETA' COLLETTIVA, USI CIVICI E ORDINAMENTO CIVILE IN ITALIA
MARIA CRISTINA CERVALE
2021-01-01
Abstract
La proprietà collettiva, nelle sue diverse manifestazioni risalenti nel tempo e aventi ad oggetto l’appartenenza, l’uso, la gestione di vaste porzioni di territorio con destinazione agricola, a pascolo o a bosco, costituisce un altro modo di possedere tali beni da parte delle comunità interessate, in modo da consentire la utilizzazione collettiva di alcuni beni immobili ma anche la conservazione dell’ambiente naturale come patrimonio dell’uomo e della società in cui vive. La proprietà collettiva è stata oggetto di importanti decisioni rese dalla Corte costituzionale che ne hanno riconosciuto l’appartenenza all’ordinamento civile dello stato italiano, trattandosi di diritti reali relativi a beni immobili. Di recente, il legislatore è intervenuto a disciplinare la materia con la legge 20 novembre 2017, n. 168, sui domini collettivi, legge che ne riconosce il rilievo costituzionale, la natura privatistica, la non alienabilità, la non divisibilità, la non usucapibilità e la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale.Pubblicazioni consigliate
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