Come esaminato nella prima parte del presente articolo relativo alla stesura di un piano di ammortamento “alla francese”, l’adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta non presenta particolari problemi; nel caso, invece, di adozione del regime della capitalizzazione semplice, gli studiosi di Matematica Finanziaria e gli Attuari hanno dovuto affrontare un ulteriore problema, consistente nella scelta razionale dell’epoca unica di equivalenza finanziaria dell’intera operazione. Sempre nella precedente parte dell’articolo (nel paragrafo 5.2) è stata considerata, come epoca di equivalenza, l’epoca n (tempo finale del processo di ammortamento). Ciò mostra come la formula relativa al calcolo della quota interessi, che si presenta in forma apparentemente diversa nei due regimi della capitalizzazione composta e semplice, altro non sono che due specificazioni della formula relativa alla quantificazione della quota interessi nel generico regime finanziario della capitalizzazione polinomiale. • nel regime della capitalizzazione composta, il pagamento immediato di tale quota interessi, • nel regime della capitalizzazione semplice (con epoca unica di equivalenza finale), il pagamento della quota interessi al tempo finale, oppure il pagamento immediato di un importo finanziariamente equivalente (attualizzato in CS dal tempo finale al tempo corrente), • nel regime della capitalizzazione parabolica (con epoca unica di equivalenza finale), il pagamento della quota interessi (e degli interessi anatocistici primari) al tempo finale, oppure il pagamento immediato di un importo finanziariamente equivalente (attualizzato in C2 dal tempo finale al tempo corrente), • analogamente per gli altri regimi polinomiali

Sulla scindibilità parametrica delle leggi finanziarie. Approfondimenti

Barracchini Carla
Methodology
;
2022-01-01

Abstract

Come esaminato nella prima parte del presente articolo relativo alla stesura di un piano di ammortamento “alla francese”, l’adozione del regime finanziario della capitalizzazione composta non presenta particolari problemi; nel caso, invece, di adozione del regime della capitalizzazione semplice, gli studiosi di Matematica Finanziaria e gli Attuari hanno dovuto affrontare un ulteriore problema, consistente nella scelta razionale dell’epoca unica di equivalenza finanziaria dell’intera operazione. Sempre nella precedente parte dell’articolo (nel paragrafo 5.2) è stata considerata, come epoca di equivalenza, l’epoca n (tempo finale del processo di ammortamento). Ciò mostra come la formula relativa al calcolo della quota interessi, che si presenta in forma apparentemente diversa nei due regimi della capitalizzazione composta e semplice, altro non sono che due specificazioni della formula relativa alla quantificazione della quota interessi nel generico regime finanziario della capitalizzazione polinomiale. • nel regime della capitalizzazione composta, il pagamento immediato di tale quota interessi, • nel regime della capitalizzazione semplice (con epoca unica di equivalenza finale), il pagamento della quota interessi al tempo finale, oppure il pagamento immediato di un importo finanziariamente equivalente (attualizzato in CS dal tempo finale al tempo corrente), • nel regime della capitalizzazione parabolica (con epoca unica di equivalenza finale), il pagamento della quota interessi (e degli interessi anatocistici primari) al tempo finale, oppure il pagamento immediato di un importo finanziariamente equivalente (attualizzato in C2 dal tempo finale al tempo corrente), • analogamente per gli altri regimi polinomiali
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