I risultati fin qui ottenuti portano alle seguenti considerazioni: • la conoscenza del TAEG, unitamente agli altri parametri del problema (capitale prestato, durata del processo di rimborso, metodologia di ammortamento, regime finanziario, convenzione, spese iniziale e periodiche), in assenza dell’indicazione del TAN e del piano di ammortamento allegato al contratto, consente comunque la ricostruzione del tasso corrispettivo, rispondendo positivamente alle conclusioni presenti nella sentenza di riferimento del presente articolo (anche se il caso esaminato in sentenza è un sotto-caso semplificato del caso generale), • la precedente considerazione ha però un effetto indotto rilevante, in quanto consente di affermare che il TAEG non è solo un indicatore di costo dell’operazione finanziaria, ma anche un vero e proprio tasso di interesse, da cui poter trarre il piano di ammortamento. Ciò significa, a nostro giudizio, che: 1) in caso di esposizione del TAN in contratto, tale TAN deve essere algebricamente e finanziariamente coerente con il TAEG indicato, 2) in caso di assenza dell’indicazione del TAN in contratto, la rata di ammortamento deve essere coerente con il TAEG riportato, • la considerazione del TAEG come tasso d’interesse (e non come semplice indicatore globale di costo), comporta, a nostro avviso, la conseguenza secondo cui ogni sua incoerenza non dovrebbe portare, come spesso accade, ad un semplice risarcimento del danno subito, ma piuttosto al riconoscimento di una indeterminatezza del parametro “tasso d’interesse”, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.
Considerazioni sulle diverse tipologie di tassi di interesse. Come ricavare il TAN dal TAEG senza conoscere la rata di ammortamento
Barracchini Carla
Methodology
;
2022-01-01
Abstract
I risultati fin qui ottenuti portano alle seguenti considerazioni: • la conoscenza del TAEG, unitamente agli altri parametri del problema (capitale prestato, durata del processo di rimborso, metodologia di ammortamento, regime finanziario, convenzione, spese iniziale e periodiche), in assenza dell’indicazione del TAN e del piano di ammortamento allegato al contratto, consente comunque la ricostruzione del tasso corrispettivo, rispondendo positivamente alle conclusioni presenti nella sentenza di riferimento del presente articolo (anche se il caso esaminato in sentenza è un sotto-caso semplificato del caso generale), • la precedente considerazione ha però un effetto indotto rilevante, in quanto consente di affermare che il TAEG non è solo un indicatore di costo dell’operazione finanziaria, ma anche un vero e proprio tasso di interesse, da cui poter trarre il piano di ammortamento. Ciò significa, a nostro giudizio, che: 1) in caso di esposizione del TAN in contratto, tale TAN deve essere algebricamente e finanziariamente coerente con il TAEG indicato, 2) in caso di assenza dell’indicazione del TAN in contratto, la rata di ammortamento deve essere coerente con il TAEG riportato, • la considerazione del TAEG come tasso d’interesse (e non come semplice indicatore globale di costo), comporta, a nostro avviso, la conseguenza secondo cui ogni sua incoerenza non dovrebbe portare, come spesso accade, ad un semplice risarcimento del danno subito, ma piuttosto al riconoscimento di una indeterminatezza del parametro “tasso d’interesse”, con tutte le conseguenze che ne possono derivare.Pubblicazioni consigliate
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