Il presente lavoro costituisce il completamento del precedente articolo (relativo all’esame dell’ammortamento di un prestito “alla francese”) ed estende la trattazione del problema al caso dell’ammortamento di un prestito “all’italiana”. Come chiarito nel precedente articolo, la trattazione persegue distinti obiettivi: • rispondere a una domanda, avanzata da un relatore nel corso di un recente Convegno svoltosi a Roma presso la Corte di Cassazione, relativa al problema della presenza (o assenza) di interessi nei debiti residui di un piano di ammortamento (con metodologia “alla francese” oppure “all’italiana”) stilato secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta; • depurare tale piano di ammortamento dagli interessi matematicamente anatocistici, allo scopo di poterlo confrontare con il corrispondente piano di ammortamento redatto secondo il regime della capitalizzazione semplice (con epoca finale di equivalenza finanziaria); • mostrare la fallacità di quanto riportato nella memoria ex art. 163 bis c.p.c. del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella Udienza del 27 febbraio 2024 – Sezioni Unite Civili (a firma dei sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis), alla pag. 14: “Va, infine, chiarito che, secondo i matematici finanziari, l’ammortamento alla francese comporta l’applicazione di un regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, mentre l’ammortamento all’italiana comporta l’applicazione di un interesse semplice”; • mostrare la fallacità di quanto riportato nella stessa memoria alla pag. 17: “non è corretto dire … che nel mutuo alla francese il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula di interesse composto, che costituisce soltanto una modalità di imputazione delle rate. E’ conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo alla francese standard: poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto”; • mostrare la fallacità di quanto riportato nella stessa memoria alla pag. 18: “Dal confronto tra i due piani (“alla francese” e “all’italiana”) emerge immediatamente il fatto che, a parità di condizioni, il monte interessi complessivo che matura nell’ammortamento all’italiana risulta inferiore al monte interessi complessivo che matura in caso di ammortamento alla francese”. … “In sostanza quindi è vero che a parità di condizioni complessive (durata della dilazione e tasso di interesse nominale), l’ammortamento alla francese è più costoso per il mutuatario rispetto all’ammortamento all’italiana perché gli impone di pagare un maggior importo a titolo di interessi”.

LA “VEXATA QUAESTIO” DELLA PRESENZA DI INTERESSI NEI DEBITI R ESIDUI DI U N PI A NO DI A MMORTA MENTO “A LLA FR A NCESE” E “A L L' I TA L I A NA” S T I L ATO N E L R E G I M E F I NA N Z I A R IO DE L L A CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA – PARTE 2 … E L A CONSEGU E N T E PR E SE NZ A DI I N T ER E SSI SU I N T ER E SSI PRECEDENTEMENTE MATURATI NELLE QUOTE INTERESSI DEL DETTO PIANO DI AMMORTAMENTO

Carla Barracchini
Methodology
;
2024-01-01

Abstract

Il presente lavoro costituisce il completamento del precedente articolo (relativo all’esame dell’ammortamento di un prestito “alla francese”) ed estende la trattazione del problema al caso dell’ammortamento di un prestito “all’italiana”. Come chiarito nel precedente articolo, la trattazione persegue distinti obiettivi: • rispondere a una domanda, avanzata da un relatore nel corso di un recente Convegno svoltosi a Roma presso la Corte di Cassazione, relativa al problema della presenza (o assenza) di interessi nei debiti residui di un piano di ammortamento (con metodologia “alla francese” oppure “all’italiana”) stilato secondo il regime finanziario della capitalizzazione composta; • depurare tale piano di ammortamento dagli interessi matematicamente anatocistici, allo scopo di poterlo confrontare con il corrispondente piano di ammortamento redatto secondo il regime della capitalizzazione semplice (con epoca finale di equivalenza finanziaria); • mostrare la fallacità di quanto riportato nella memoria ex art. 163 bis c.p.c. del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione nella Udienza del 27 febbraio 2024 – Sezioni Unite Civili (a firma dei sostituti Procuratori Generali Anna Maria Soldi e Stanislao De Matteis), alla pag. 14: “Va, infine, chiarito che, secondo i matematici finanziari, l’ammortamento alla francese comporta l’applicazione di un regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, mentre l’ammortamento all’italiana comporta l’applicazione di un interesse semplice”; • mostrare la fallacità di quanto riportato nella stessa memoria alla pag. 17: “non è corretto dire … che nel mutuo alla francese il prestito si svolge in regime di interesse composto, in quanto è solo il calcolo della rata che avviene mediante una formula di interesse composto, che costituisce soltanto una modalità di imputazione delle rate. E’ conseguentemente errata la deduzione che si è soliti trarre nel mutuo alla francese standard: poiché la rata è calcolata in regime di interesse composto, lo stesso prestito si svolge in regime di interesse composto”; • mostrare la fallacità di quanto riportato nella stessa memoria alla pag. 18: “Dal confronto tra i due piani (“alla francese” e “all’italiana”) emerge immediatamente il fatto che, a parità di condizioni, il monte interessi complessivo che matura nell’ammortamento all’italiana risulta inferiore al monte interessi complessivo che matura in caso di ammortamento alla francese”. … “In sostanza quindi è vero che a parità di condizioni complessive (durata della dilazione e tasso di interesse nominale), l’ammortamento alla francese è più costoso per il mutuatario rispetto all’ammortamento all’italiana perché gli impone di pagare un maggior importo a titolo di interessi”.
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
Pubblicazioni consigliate

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11697/257859
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact