Definizione. Gli alimenti per animali, in riferimento alla Legge 5 febbraio 1963, n. 281, normativa cardine nel settore, sono definibili come sostanze organiche ed inorganiche, semplici o in miscele, comprendenti o no degli integratori e degli additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale. In base alla loro origine e composizione, i mangimi possono essere suddivisi in diverse categorie.
CIBI PER ANIMALI
MARCOZZI, Giordana
2007-01-01
Abstract
Definizione. Gli alimenti per animali, in riferimento alla Legge 5 febbraio 1963, n. 281, normativa cardine nel settore, sono definibili come sostanze organiche ed inorganiche, semplici o in miscele, comprendenti o no degli integratori e degli additivi, destinate alla nutrizione animale per via orale. In base alla loro origine e composizione, i mangimi possono essere suddivisi in diverse categorie.File in questo prodotto:
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