Scopo del presente lavoro è quello di esaminare i due principali sistemi (retributivo e contributivo) utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche e, con riferimento al sistema contributivo, il modello attuariale secondo il quale vengono calcolati i coefficienti di trasformazione, in base ai quali, partendo dal montante contributivo individuale, è possibile definire l’importo della prima pensione ottenibile dal soggetto all’atto della sua quiescenza. Dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile dedurre, in maniera sintetica, le caratteristiche essenziali dei due sistemi di calcolo e le problematiche connesse al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo: “Il sistema retributivo di calcolo delle prestazioni perviene a regime con la Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale – G.U. n. 111 del 30 aprile 1969 – Supplemento ordinario). Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende, sostanzialmente, dall'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati. Nel corso degli anni, il costante invecchiamento della popolazione italiana unitamente all'andamento demografico, hanno segnato la crisi del modello retributivo, avviandone il processo di rivisitazione. La Legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – c.d. Riforma Dini – G.U. n. 190 del 16 agosto 1995 – Supplemento ordinario n. 101) introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il sistema contributivo rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire; i contributi accantonati (c.d. montante) vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – c.d. Riforma Fornero – G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 276). Il sistema contributivo è stato esteso infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo pro rata.” Nel sistema di calcolo retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività e al periodo di permanenza nella posizione di attivo, in base a modalità differenziate, a seconda del Regolamento vigente di Previdenza dell’Ente gestore dell’attività previdenziale. Senza entrare nella considerazione della varietà e della complessità delle regole esistenti, può essere utile considerare un esempio particolarmente esplicativo: l’(Ex) Fondo Inpdai (Fonte: Estratto da Pensioni Oggi.it).

Il sistema retributivo e il sistema contributivo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. Il modello di calcolo dei coefficienti di trasformazione previsti dal sistema contributivo e la sua riscrittura in termini di leggi finanziarie del regime finanziario della capitalizzazione composta a tassi variabili

Carla Barracchini
;
2025-01-01

Abstract

Scopo del presente lavoro è quello di esaminare i due principali sistemi (retributivo e contributivo) utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche e, con riferimento al sistema contributivo, il modello attuariale secondo il quale vengono calcolati i coefficienti di trasformazione, in base ai quali, partendo dal montante contributivo individuale, è possibile definire l’importo della prima pensione ottenibile dal soggetto all’atto della sua quiescenza. Dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è possibile dedurre, in maniera sintetica, le caratteristiche essenziali dei due sistemi di calcolo e le problematiche connesse al passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo: “Il sistema retributivo di calcolo delle prestazioni perviene a regime con la Legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale – G.U. n. 111 del 30 aprile 1969 – Supplemento ordinario). Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende, sostanzialmente, dall'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati. Nel corso degli anni, il costante invecchiamento della popolazione italiana unitamente all'andamento demografico, hanno segnato la crisi del modello retributivo, avviandone il processo di rivisitazione. La Legge 8 agosto 1995, n. 335, entrata in vigore il 17 agosto 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – c.d. Riforma Dini – G.U. n. 190 del 16 agosto 1995 – Supplemento ordinario n. 101) introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996. Il sistema contributivo rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire; i contributi accantonati (c.d. montante) vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – c.d. Riforma Fornero – G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 276). Il sistema contributivo è stato esteso infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo pro rata.” Nel sistema di calcolo retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività e al periodo di permanenza nella posizione di attivo, in base a modalità differenziate, a seconda del Regolamento vigente di Previdenza dell’Ente gestore dell’attività previdenziale. Senza entrare nella considerazione della varietà e della complessità delle regole esistenti, può essere utile considerare un esempio particolarmente esplicativo: l’(Ex) Fondo Inpdai (Fonte: Estratto da Pensioni Oggi.it).
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