Nel numero 98 sono state illustrate le caratteristiche essenziali dei sistemi retributivo e contributivo, utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche: Il sistema retributivo di calcolo delle prestazioni è pervenuto a regime con la Legge 30 aprile 1969, n.153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale – G.U. n.111 del 30 aprile 1969 – Supplemento ordinario). Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività e al periodo di permanenza nella posizione di attivo. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende dall'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati. Il sistema contributivo, introdotto dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, entrato in vigore il 17 agosto 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – c.d. Riforma Dini – G.U. n. 190 del 16 agosto 1995 – Supplemento ordinario n. 101) rappresenta una forma equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta connessione quanto versato dal soggetto attivo (montante contributivo, pari alla somma dei contributi rivalutati) con quanto il soggetto (direttamente o indirettamente) percepirà sotto forma di rendita pensionistica, in base ai coefficienti di trasformazione, calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – c.d. Riforma Fornero – G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 276). Il sistema contributivo è stato esteso infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo pro rata. Nota metodologica: ciascun coefficiente di trasformazione deve essere tale da rendere il valore attuale medio della rendita pensionistica vitalizia, completata della reversibilità, equivalente attuarialmente al montante contributivo al pensionamento

Il sistema retributivo e il sistema contributivo per il calcolo delle prestazioni pensionistiche. Il principio di equivalenza attuariale caratteristico del sistema previdenziale contributivo e il problema della quantificazione degli effetti del troncamento dei coefficienti di trasformazione

Carla Barracchini
Methodology
;
2025-01-01

Abstract

Nel numero 98 sono state illustrate le caratteristiche essenziali dei sistemi retributivo e contributivo, utilizzati per il calcolo delle prestazioni pensionistiche: Il sistema retributivo di calcolo delle prestazioni è pervenuto a regime con la Legge 30 aprile 1969, n.153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale – G.U. n.111 del 30 aprile 1969 – Supplemento ordinario). Nel modello retributivo la pensione è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività e al periodo di permanenza nella posizione di attivo. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende dall'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati. Il sistema contributivo, introdotto dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335, entrato in vigore il 17 agosto 1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare – c.d. Riforma Dini – G.U. n. 190 del 16 agosto 1995 – Supplemento ordinario n. 101) rappresenta una forma equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta connessione quanto versato dal soggetto attivo (montante contributivo, pari alla somma dei contributi rivalutati) con quanto il soggetto (direttamente o indirettamente) percepirà sotto forma di rendita pensionistica, in base ai coefficienti di trasformazione, calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici – c.d. Riforma Fornero – G.U. n. 284 del 6 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 251) convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 – Supplemento ordinario n. 276). Il sistema contributivo è stato esteso infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo pro rata. Nota metodologica: ciascun coefficiente di trasformazione deve essere tale da rendere il valore attuale medio della rendita pensionistica vitalizia, completata della reversibilità, equivalente attuarialmente al montante contributivo al pensionamento
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